Esercitazione Corso Autocad 2D
Esercitazione del corso di AUTOCAD 2D che stiamo tenendo in questi giorni DOWNLOAD DEL FILE IN FORMATO AUTOCAD 2004
Preparare gli elaborati grafici di una pratica DIA con tanto di mascherina, il tutto nello spazio modello.
La procedura corretta di impaginazione con AUTOCAD dovrebbe prevedere la preparazione della tavola nello spazio carta, ma per adesso non avendo ancora trattato lo spazio carta procederemo nello spazio modello alla sua creazione
La tavola prevede
- mascherina in A4
- planimetria scala 1:2000
- planimetria scala 1:4000
- pianta stato dei luoghi scala 1:100
- pianta progetto scala 1:100
- prospetti scala 1:100
- sezioni scala 1:100
Alcune notizie utili sulla dia http://it.wikipedia.org/wiki/Denuncia_di_inizio_attivit%C3%A0_in_edilizia
La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è un atto amministrativo della Pubblica Amministrazione, nel mondo dell’edilizia nasce, con la legge n.47/85 che, all’art.26 con il nome “OPERE INTERNE”, a servizio di chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti a presentare una “relazione a firma di un professionista abilitato (es. Ingegnere, Perito Agrario, Agronomo, Architetto, geometra o perito edile iscritto al relativo albo professionale) […] che asseveri le opere da compiersi […]”.
In seguito, la D.I.A. è diventata uno strumento estremamente potente, che è servito alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per agevolare e snellire il procedimento relativo a pratiche edilizie, di minor peso urbanistico, sull’attività edilizia che si svolgeva sul proprio territorio. Con una D.I.A., infatti, si poteva ristrutturare il proprio appartamento, effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile e persino costruire nuovi edifici, qualora fosse presente un piano particolareggiato, ovvero in caso di demolizione e ricostruzione “fedele”.
La D.I.A. è ancora oggi regolamentata nel Testo Unico dell’Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all’art. 22 e 23 ne descrive il potere e i limiti.
Alcune notizie utili sulla scia da
La Scia – Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Il proprietario di un immobile, che intenda eseguire dei lavori di ristrutturazione edilizia, prima di dare l’avvio alle opere, deve presentare al Comune una Scia – Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La Scia è stata introdotta dalla legge 122/2010, entrata in vigore il 31 luglio 2010, ed ha sostituito completamente la Dia – Denuncia di Inizio Attività.
Precedentemente, con la Dia, era necessario attendere 30 giorni, prima di iniziare i lavori. Con la Scia, invece, i lavori possono cominciare subito, cioè dal giorno della sua presentazione al Comune.
Si può ricorrere alla Scia anche quando sono presenti dei vincoli – ambientali, paesaggistici, culturali o altri specifici – ma in questo caso, prima di avviare i lavori, è necessario aver ottenuto l’autorizzazione specifica.
La Scia deve essere corredata dalle attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, accompagnate da tutti gli elaborati tecnici, per consentire agli enti preposti di effettuare le dovute verifiche. L’amministrazione ha poi 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti di divieto o rimozione.
Quando si applica la Scia
La Scia si applica a tutti quegli interventi che, per la normativa statale, erano precedentemente soggetti a Dia, ovvero:
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- varianti a permessi di costruire.
Come regola generale, sono soggetti a Scia tutti quei lavori che non rientrano in una delle seguenti categorie:
- interventi liberi (senza formalità);
- lavori leciti previa “comunicazione”;
- interenti soggetti a permesso di costruire;
- interventi soggetti a superDia.
Per un elenco completo dei vari tipi di intervento, con le relative procedure, si veda l’approfondimento in pdf.
La Scia va presentata al Comune dove si trova l’immobile oggetto dei lavori, dal proprietario dell’immobile o altra persona avente titolo per farlo, attraverso i tecnici abilitati alla progettazione: ingegneri, architetti o geometri (ma solo per opere di modeste dimensioni).
La segnalazione al Comune va corredata da tutta la documentazione necessaria all’Amministrazione comunale a verificare che sussistano i presupposti necessari, ovvero:
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà;
- attestazioni ed asseverazioni dei tecnici abilitati;
- dichiarazioni di conformità, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale (es.: regolamenti);
- elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
Eventuali elementi di falsità, nelle dichiarazioni o attestazioni, sono puniti con la reclusione a 1 a 3 anni.
I lavori possono cominciare dalla data di presentazione della Scia. Se sono presenti dei vincoli, bisogna invece aspettare che arrivi l’autorizzazione dell’ente competente alla tutela del vincolo (Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune, Parco, ecc.).
La procedura
Il Comune ha 60 giorni a disposizione. Se, in quell’arco di tempo, l’Ente accerta la mancanza di conformità alla legge o ai regolamenti, adotta “motivati” provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, oltre che di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi.
Per evitare lo stop ai lavori o la rimozione dei manufatti, il proprietario deve conformare le opere alla normativa vigente, se ciò è possibile, entro un termine fissato dal Comune, che è in ogni caso superiore a 30 giorni.
Passati 60 giorni dalla presentazione della Scia, il Comune può intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.